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Bonus Casa 15 aprile 2022

Decreto PNRR 2: arriva una nuova stretta su Ecobonus, Sismabonus e Superbonus


Approvata la bozza del secondo decreto sul Pnrr e sulle misure anti-evasione, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
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Agostino Sola

Avvocato

Approvata la bozza del secondo decreto sul Pnrr e sulle misure anti-evasione, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento allo stato prevede 41 articoli finalizzati, in larga parte, a snellire alcune procedure legate alla messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza e facilitare il raggiungimento dei 45 obiettivi del Piano in agenda entro il 30 giugno.

L’ulteriore stretta sui controlli sui bonus edilizi

A fronte di misure piuttosto eterogenee, che spaziano dal portale nazionale per la lotta al lavoro nero all’obbligo per tutte le amministrazioni centrali di utilizzare la piattaforma Inpa per i concorsi, passando per il Fondo per ristoro danni alle vittime del Terzo Reich, il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri intende potenziare il sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico promosso dai bonus edilizi.

In particolare, il provvedimento prevederebbe l’invio obbligatorio, a monte della procedura, della pratica all’ENEA al fine di potenziare il monitoraggio del superbonus 110% e così evitare frodi e distorsioni.

La relazione tra le nuove norme su ecobonus e sismabonus e Piano nazionale di ripresa e resilienza si apprezza in considerazione del fatto che si tratta di semplificare ed accelerare le procedure per gli interventi di efficientamento energetico e nel relativo progetto di transizione.

Cosa prevede l’articolo

Lo schema di decreto legge prevede, all’art. 20, che al “fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, si valuti il risparmio energetico effettivamente conseguito con gli interventi e dispone che, per quanto riguarda “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati”.

In particolare, il coinvolgimento dell’ENEA pare finalizzato alla raccolta di informazioni e dati utili alla quantificazione dei risparmi energetici.

L’ENEA, infatti, ha il compito di elaborare le informazioni pervenute e di trasmettere una relazione sui risultati degli interventi effettuati al Ministero della Transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

La norma prevede altresì che per la concreta attuazione di tali misure sarà poi necessario l’adeguamento dell’organico dell’ENEA mediante l’introduzione nello statuto di un direttore generale. Affinché ciò sia possibile è necessaria la successiva emanazione di un decreto del Ministero della Transizione ecologica di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’attenzione per delimitare gli abusi dei bonus fiscali

Il provvedimento in oggetto si inserisce in una più ampia raccolta di misure atte a prevenire e sanzionare gli abusi connessi alla fruizione dei cd. bonus fiscali. Come noto, infatti, alla possibilità di fruire di bonus edilizi sono seguiti considerevoli aumenti di prezzo per le materie prime e financo casi di fatture con prezzi maggiorati o servizi inesistenti.

In questo contesto, si inserisce la norma contenuta nella bozza del decreto PNRR 2, puntando a semplificare ed accelerare le procedure per gli interventi di efficientamento energetico, senza modificare gli obiettivi fiscali della misura.

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