Collaboratrice di Immobiliare.it
Tra i vari parametri d’uso del Superbonus esiste la possibilità di richiedere un’agevolazione maggiorata nel caso di unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, situate all’interno di edifici plurifamiliari.
Quindi, quando un impianto è considerato condiviso e al tempo stesso non autonomo? A dissolvere i dubbi arriva la risposta 810/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
A porre la domanda all’Agenzia delle Entrate è stato il proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale.
Il contribuente vorrebbe realizzare degli interventi rientranti nella misura del Superbonus e ha quindi chiesto all’Agenzia se il suo appartamento può essere classificato come “unità immobiliare funzionalmente indipendente”.
Più precisamente, la struttura nella quale è situato l’appartamento è formata da una serie di edifici separati, dotati di accesso indipendente e in grado di ospitare fino a otto appartamenti ciascuno.
Il complesso turistico ha parti condivise e parti di proprietà dei singoli appartamenti:
Il contribuente intende realizzare interventi agevolabili con il Superbonus e ha quindi chiesto all’Agenzia se il suo appartamento può qualificarsi come unità immobiliare funzionalmente indipendente.
Nell’esaminare il caso l’Agenzia ha ricordato che, affinché un’unità immobiliare possa essere considerata funzionalmente indipendente, deve rispettare precise condizioni:
Nel caso affrontato la condizione dell’accesso autonomo è ampiamente rispettata, mentre non si può dire lo stesso riguardo la proprietà esclusiva degli impianti: che risultano di proprietà condivisa. Quindi, vista la condivisione degli impianti, l’immobile non può essere definito funzionalmente indipendente e il contribuente non può richiedere il Superbonus per effettuare i lavori desiderati.