Articolista giuridico
In caso di immobile condominiale concesso in locazione, sia il proprietario che l’inquilino possono beneficiare del Superbonus 110%.
L’agenzia dell’Entrate, nella circolare 24/E citata, specifica che la spesa per i lavori può essere sostenuta da chi possiede o detiene l’immobile, in base naturalmente ad un titolo idoneo che deve esistere al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese.
La richiesta di Superbonus 110% per gli affitti può essere dunque inoltrata:
In particolare, se la spesa che dà diritto al Superbonus 110% è sostenuta dall’inquilino, il beneficio fiscale spetta a questi e non al proprietario purché il contratto di locazione risulti regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate (deve sussistere al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese) e che ci sia il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori.
Se al momento dell’inizio dei lavori manca la registrazione del contratto di affitto o di comodato, l’inquilino che sostiene la spesa non potrà godere del superbonus 110%.
Gli inquilini possono accedere al superbonus anche se il proprietario di casa ne usufruisce per altri immobili.
Su questo argomento, nella FAQ n 32 dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un dubbio prospettato da un contribuente, si chiarisce che “il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari”.
Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi.
Pertanto, “una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari” (Agenzia delle Entrate, risposta n. 16 del 07/01/2021).