Collaboratrice di Immobiliare.it
Svolgendo lavori di ristrutturazione è possibile che si desideri modificare diversi ambienti di casa e che i vari lavori abbiano bisogno di differenti abilitazioni e documenti. Per esempio sostituire una finestra con l’apertura di una porta-finestra, può sembrare un cambiamento da poco, ma non è così.
Aprire una porta-finestra al posto di una semplice finestra è un intervento pesante che necessita della Scia o, al contrario, se non visibile rientra nel range dell’edilizia libera? Secondo il Consiglio di Stato è necessaria la Scia, vediamo perché.
Con la sentenza 467/2022 i giudici si sono espressi sul ricorso contro l’ordine di ripristino emesso dal Comune sostenendo la necessità della Scia.
L’argomento delle contestazioni svolte
dall’Amministrazione riguardano una serie di interventi realizzati senza alcun
permesso, tra i quali compare la modifica
di due finestre in porte-finestre.
Dove scatta l’illegittimità del lavoro? Secondo il Comune, dal momento che la trasformazione non era stata indicata
nella Scia, l’intervento risulta illegittimo.
Il responsabile risponde spiegando di aver agito nell’ambito dell’edilizia libera dal momento che l’intervento, che vede semplicemente rimossa la “veletta” sotto il parapetto, risulta quasi invisibile.
Sostiene, inoltre, che l’impatto del lavoro svolto sia sul prospetto sia sulla sagoma risulti nullo e che quindi il lavoro sia legittimo, tanto più che non ha interessato muri portanti.
Secondo il responsabile il lavoro non ha influito sull’edificio, ma il parere dei giudici è differente: il CdS ha affermato che tra gli interventi di edilizia libera, contenuti nell’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), non sono previste trasformazioni di finestre in porte-finestre, quindi le argomentazioni del responsabile non hanno rilevanza. Si tratta, infatti, di una modifica dei prospetti che deve essere considerata come una manutenzione straordinaria e quindi indicata nella SCIA. Il CdS ha quindi respinto il ricorso.