La sentenza n. 3823/2023 del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sui termini temporali a cui fare riferimento per determinare la decadenza del permesso di costruire, specificando che essi decorrono non dal momento del rilascio del titolo abilitativo, ma da quello della notificazione al richiedente.

Decadenza del permesso di costruire: il caso in esame

Un cittadino ha fatto richiesta di un permesso in sanatoria per realizzare un immobile abitativo nel sottotetto di un edificio, con varie opere, tra cui una terrazza.

Il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, ma ha dato parere negativo sulla realizzazione della terrazza.

L’interessato ha presentato una variazione del progetto con un adeguamento estetico e con il ridimensionamento della terrazza, ottenendo il permesso per i lavori nel 1997.


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Nel 2001 il Comune ha eseguito un accertamento e ha constatato che lavori di ridimensionamento non erano ancora iniziati: pertanto ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire e ha respinto la richiesta di sanatoria della terrazza.

L’interessato ha presentato ricorso, affermando che il Comune non ha indicato la data di notifica del provvedimento di rilascio del permesso di costruire.

Come funziona la decadenza del permesso di costruire

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3823 del 2023, ha dato ragione al titolare del permesso di costruire.

Secondo l’articolo 15 del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo.

Il termine di un anno non decorre dall’adozione dell’atto, bensì dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo.

Pertanto, non è sufficiente il rilascio del permesso, bensì occorre che il richiedente venga a conoscenza del fatto che il Comune ha rilasciato il titolo abilitativo attraverso una notifica documentata. Il termine di un anno per la decadenza del permesso di costruire non inizia a decorrere dalla data del rilascio, ma dalla data in cui il richiedente viene a sapere di aver ottenuto il permesso.

* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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