Avvocato
La Corte Costituzionale ha sollevato una questione di legittimità dell’articolo 13, dove stabilisce che, per ottenere l’esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.
La questione è ormai nota ed attiene all’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) ogni qualvolta i componenti di un nucleo familiare siano costretti a stabilire residenze e dimore abituali differenti.
L’interpretazione normativa prevalente in giurisprudenza era di escludere l’esenzione dall’IMU ogni qualvolta la residenza anagrafica del nucleo familiare non fosse unitaria. Ogni volta, dunque, in cui il nucleo familiare si trovava, per esigenze lavorative o altro, a non risiedere anagraficamente nello stesso immobile, si aveva la conseguente esclusione, per entrambi gli immobili, dall’esenzione IMU.
Era stata però sollevata una questione di legittimità costituzionale della norma che prevede tale automatismo.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 94/2022 del 12 aprile 2022, ha reso noto di aver sollevato davanti a sé un’ulteriore questione di legittimità costituzionale afferente all’applicazione dell’esenzione IMU sull’abitazione familiare.
In particolare, si legge nel comunicato, si discute della compatibilità costituzionale del diverso trattamento tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto. In particolare, il riferimento che la norma fa al “nucleo familiare” sembrerebbe discriminatorio nei confronti non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».
La questione di legittimità costituzionale viene sollevata con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione.
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale rileva l’applicazione e dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), il quale, nel disciplinare detta esenzione dispone che, «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
Tale disposizione normativa, foriera di numerosi contrasti, è stata, però, ad oggi modificata.
In particolare, l’art. 5-decies d.l. n. 146/2021 ha esteso la possibilità di fruire dell’agevolazione per l’abitazione principale, già prevista per un solo immobile qualora «i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale», anche al caso di immobili ubicati «in comuni diversi», rimettendo la scelta di quello da esentare ai componenti del nucleo familiare.
La questione dell’applicazione dell’esenzione IMU sull’abitazione principale, dunque, già di per sè controversa, presenta oggi ulteriori risvolti che dovranno essere attentamente scrutinati dalla Corte Costituzionale.