Collaboratrice di Immobiliare.it
Per tutti gli interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità agli edifici da parte dei portatori di handicap, la legge prevede importanti detrazioni fiscali.
Su Fisco Oggi, il giornale on-line dell’Agenzia delle Entrate, questa fornisce una risposta a una specifica domanda riguardante gli incentivi per gli interventi relativi alla rimozione delle barriere architettoniche.
Questo genere di lavori vengono agevolati attraverso le detrazioni fiscali, ma l’aliquota prevista per la detrazione dipende dall’anno in cui sono sostenute le spese.
Un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi per avere un chiarimento riguardante un caso specifico e nel quesito chiede se una persona con disabilità grave che installa un montascale può ottenere la detrazione del 50% dell’intera spesa sostenuta oppure se deve attenersi alle quote delle tabelle millesimali del condominio.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nello specifico, l’installazione di un montascale è uno degli interventi edilizi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche che possono essere realizzati sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni di edifici residenziali e che questi interventi, in base all’articolo 16 bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, fino alla data 31 dicembre 2024 possono usufruire di una detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 anni e da calcolare su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.
Dal momento che, nel caso in esame di installazione di un montascale, esso non serve a tutti gli altri condomini che ovviamente non hanno alcun interesse a utilizzarlo, ma che è finalizzato esclusivamente all’uso della persona portatrice di disabilità motoria, il contribuente che sostiene il costo dell’intervento all’interno dell’edificio avrà diritto a usufruire del beneficio fiscale sull’intero importo sborsato, e pertanto la spesa non dovrà affatto essere ripartita tra tutti i condomini secondo le quote millesimali.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fatto un’ulteriore precisazione in merito, ricordando che vi è un’agevolazione maggiore per le spese sostenute nel corso dell’anno 2022: la Legge di Bilancio, infatti, ha introdotto l’articolo 119 ter all’interno del Decreto Rilancio, il quale riconosce una detrazione pari al 75% per le spese quest’anno, da ripartire in 5 anni e da calcolare su un importo massimo di spesa variabile da 30.000 a 50.000 euro, a seconda del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale in cui viene eseguito il lavoro.