Avvocato e Giornalista
La detrazione delle spese per interventi di riqualificazione edilizia finalizzati al risparmio energetico spetta anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile che ha sostenuto le spese.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022.
La Corte ha annullato la cartella di pagamento, che imputava al contribuente la maggiore somma IRPEF dovuta (oltre interessi e sanzioni), a seguito del disconoscimento della detrazione delle spese sopportate per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico.
Via libera, dunque, ai bonus per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico sulla casa data in prestito dalla suocera con la quale il contribuente convive. Non è necessario un contratto scritto di locazione o comodato. È sufficiente anche l’accordo verbale.
La sezione tributaria della Cassazione ha chiarito che il beneficio fiscale sull’Irpef si applica anche se l’immobile è della suocera. A condizione che la titolare sia convivente. Nella sentenza si legge, infatti, che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese.
A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il temo grado e gli affini entro il secondo grado. Inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere un familiare, convivente con il possessore intestatario dell’immobile. Non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare.
In altri termini, «lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione».
La decisione della Cassazione si pone peraltro in linea con le circolari della stessa Agenzia delle Entrate, in cui si afferma che:
La citata circolare n. 13/E del 2019 conferma espressamente che non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato.
Infine, il provvedimento prot. 2011/149646 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori è necessaria, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, solo se quest’ultimo sia diverso dai familiari conviventi. Da ciò si evince che, accertata la convivenza, non è necessario documentare esplicitamente anche il consenso della suocera proprietaria alla richiesta del genero convivente.