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impianto fotovoltaico su un tetto
Tasse, Imposte e Normative 21 ottobre 2024

Efficienza energetica in aree vincolate, TAR Lombardia: sì al fotovoltaico senza autorizzazione, ma limiti al cappotto termico


Aree soggette a tutela paesaggistica ed efficienza energetica: ecco cosa ha stabilito l'ultima sentenza del TAR Lombardia.
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Ivan Meo

Articolista giuridico

Fotovoltaico sì, cappotto termico no. Il TAR Lombardia stabilisce i limiti per l’efficienza energetica in zone paesaggistiche dando via libera al fotovoltaico senza autorizzazione, ma limitando il cappotto termico solo all’interno dell’edificio. 


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Il caso

La sentenza del TAR Lombardia del 4 ottobre 2024, n. 778, rappresenta un ulteriore passo in avanti in merito alla definizione dei confini per gli interventi di efficientamento energetico in aree soggette a tutela paesaggistica. 

Il caso riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico e di un cappotto termico su un edificio di interesse storico. La proprietaria, dopo aver richiesto un’autorizzazione paesaggistica semplificata, ha visto emergere dei contrasti tra la Commissione per il paesaggio e la Soprintendenza: mentre la Commissione era più favorevole al cappotto termico, la Soprintendenza ha espresso il proprio consenso per il fotovoltaico, richiedendo però alcune modifiche. 

Per gli impianti fotovoltaici non è necessaria nessuna autorizzazione 

Il TAR ha chiarito che, in base all’art. 7 bis, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011, l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici in aree vincolate non richiede autorizzazioni, in quanto considerata un intervento di manutenzione ordinaria. 

La decisione si basa sul principio che la produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, costituisce un diritto comune e non può essere limitata, se non in casi estremi. La sentenza ha dunque annullato l’ordinanza di rimozione precedentemente emessa, riconoscendo che l’impianto fotovoltaico poteva essere realizzato senza alcun permesso. 

La sentenza si inserisce in un filone interpretativo già consolidato. In particolare, si segnala la decisione del TAR Campania, che con la sentenza n. 73 del 2024, ha annullato il rigetto dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli fotovoltaici in un’area vincolata sottolineando che la promozione delle energie rinnovabili è un obiettivo prioritario del nostro ordinamento, anche in aree vincolate.

Secondo i giudici, il bilanciamento tra tutela paesaggistica e transizione energetica è fondamentale, e non è ammissibile un diniego generalizzato. 

Sì al cappotto termico, ma restrizioni in aree vincolate 

Gli edifici vincolati sono soggetti a restrizioni stringenti che limitano interventi di isolamento termico, come l’installazione di cappotti termici esterni. Questi, infatti, possono alterare l’estetica degli edifici storici, noti per i loro dettagli architettonici unici, quali stucchi e fregi, che devono essere preservati. 

L’applicazione di pannelli isolanti coprirebbe queste caratteristiche, compromettendo l’integrità storica. Le normative italiane, in particolare il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), impongono che ogni modifica sia approvata dalla Soprintendenza, che tutela il valore storico-culturale delle strutture, privilegiando soluzioni meno invasive.

Proprio per quanto riguarda il cappotto termico, la posizione del TAR è stata chiara nel sottolineare che, in presenza di vincoli paesaggistici, l’isolamento esterno non può essere consentito. La ragione è legata all’impatto estetico che tali interventi avrebbero sull’involucro esterno degli edifici storici, modificandone lo spessore e l’aspetto architettonico. 

Di conseguenza, l’isolamento termico può essere realizzato solo all’interno delle mura, preservando così l’integrità dell’edificio. 

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