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Se nel vostro condominio si sta discutendo di installare un ascensore, è bene che sappiate quali sono le dimensioni minime che un vano ascensore deve avere, secondo la legge.
Non esiste una risposta univoca. Si tratta, infatti, di dimensioni che possono variare, a seconda della progettazione e del superamento delle barriere architettoniche.
Solitamente, una cabina deve essere almeno di 110 cm, per larghezza, e di 140 cm per profondità. La porta, poi, deve avere una larghezza di 80 cm. Tali dimensioni valgono sia in caso di edifici residenziali sia amministrativi.
Per gli stabili con un forte afflusso di popolazione, la grandezza consigliata è di 110×200 cm. Se l’ascensore è strutturato con accessi opposti, le porte devono essere poste nei lati minori della cabina: in questi casi, è stabilito che la cabina abbia una dimensione almeno di 140x140cm.
La superficie del pianerottolo, poi, deve essere libera da ingombri, con dimensioni di 140×140 cm. La legge tecnica indica che le pulsantiere devono essere a un’altezza compresa fra gli 80 e 120 cm.
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Gli ascensori per disabili sono indispensabili per le persone con una ridotta mobilità. Le dimensioni di un ascensore per disabili sono definite nella legge di riferimento n. 236 del 14/06/1989 del Ministero dei Lavori Pubblici, che indica le dimensioni minime degli ascensori disabili e interessa il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ovviamente, il vano deve avere dimensioni tali da ospitare la sedia a rotelle e, quindi, consentirne l’ingresso e l’uscita. Le porte devono essere automatiche e il comando delle bottoniere deve essere posto a un’altezza tale da potere essere raggiunto facilmente.
Negli edifici non residenziali (ma commerciali), l’ascensore per disabili deve essere dotato di una cabina con profondità di almeno 1 metro e 40 centimetri e una lunghezza di base di 1 metro e 10 centimetri.
La porta deve avere una luce netta di almeno 80 cm, nel lato corto, e di fronte alla cabina deve esserci uno spazio di almeno 1 metro e 50 centimetri per 1 metro e 50 centimetri.
E infine, gli ascensori per disabili realizzati negli edifici già esistenti devono avere dimensioni minime di 80 centimetri per quanto riguarda la larghezza e di 1 metro e 20 centimetri per la profondità.
Lo spazio davanti alla cabina deve essere di 1 metro e 40 centimetri per 1 metro e 40 centimetri.
Per i cosiddetti miniascensori, le dimensioni e i metodi di progettazione fanno capo alla legge 13 del 9 gennaio 1989, “Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati“.
All’art. 1, comma 3 lettera si legge che nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, deve esserci un miniascensore per ogni scala.
Le dimensioni del mini ascensore domestico sono per la cabina 80×80 cm, mentre per il vano in muratura le dimensioni minime sono 120 cm per larghezza e 95 cm di profondità.
Per quanto riguarda le dimensioni dell’ascensore pubblico, il decreto di riferimento è il D.P.R. 503 del 24/07/1996. Si parla di una portata di 630 kg di peso e di una capienza di otto persone. In questo caso, le dimensioni della cabina interna devono essere di 1100 cm per 1400 cm e la luce delle porte deve essere di 80 cm.
L’ascensore per quattro persone deve essere di 80 cm per 120 cm nella cabina, con luce delle porte di 75 cm e portata stimata di 360 chilogrammi.
Queste sono le dimensioni per un ascensore di 4 persone, mentre, per quanto riguarda le dimensioni di un ascensore per 6 persone, la cabina deve essere di 95×130 cm, con luce della porta di 80 cm e una portata di 450 chilogrammi.
Le leggi hanno l’obiettivo di definire degli standard sul numero di persone, sulla grandezza e sulla portata dell’elevatore, in proporzione alla misura dello stabile, al livello di frequentazione e al numero di piani che devono essere serviti.