Collaboratrice di Immobiliare.it
I lavori finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico di una strada, necessari per la successiva realizzazione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, pagano l’Iva ordinaria. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento dell’Agenzia arriva in seguito all’interpello di una Regione in procinto di appaltare i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria.
La Regione desidera sapere se opere propedeutiche alle fasi successive di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 possano essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e usufruire dell’IVA nella misura agevolata del 10%.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’Iva agevolata è riconosciuta alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Queste riguardano – secondo elencazione tassativa – la realizzazione di:
Le opere volte alla riduzione del rischio idrogeologico non sono incluse. L’Agenzia ha quindi concluso che nel caso in questione la Regione non può trattare i lavori da appaltare come urbanizzazione primaria e che tali opere possono ottenere l’Iva ridotta. Tuttavia l’Agenzia ricorda che gli interventi di ristrutturazione urbanistica beneficiano dell’Iva agevolata: la Regione potrebbe ottenere l’Iva al 10% se, nella documentazione tecnico-amministrativa, qualificasse come tali gli interventi da appaltare.