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condominio
Ristrutturazione 11 aprile 2022

Cosa sono le innovazioni gravose o voluttuarie? Limiti ed esenzioni


sono quelle modifiche che, incidendo sulla struttura delle parti comuni, ne determinano una trasformazione radicale o il mutamento.
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Roberto Rizzo

Avvocato

Le innovazioni sono quelle modifiche essenziali che, incidendo sulla struttura delle parti comuni, ne determinano una trasformazione radicale o il mutamento della destinazione originaria.

Nella materia condominiale sono di particolare rilevanza, in quanto soggette ad una disciplina particolare, le cosiddette innovazioni gravose o voluttuarie.

Innovazioni gravose e voluttuarie: definizioni

Il nostro codice civile non fornisce una definizione precisa di innovazione gravosa o voluttuaria. In proposito si è pronunciata la Cassazione, la quale ha chiarito: si definisce innovazione gravosa quella che comporta una spesa particolarmente onerosa con riguardo alle condizioni economiche dei singoli condòmini. Si definisce innovazione voluttuaria quella che non ha utilità concreta in rapporto alle condizioni oggettive del fabbricato.

Come funzionano

La disciplina è contenuta nell’articolo 1121 del codice civile, secondo il quale quando l’innovazione gravosa e/o voluttuaria, consista in opere o impianti suscettibili di utilizzazione separata, i condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se, invece, l’innovazione non è suscettibile di utilizzo separato, essa non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

In tal caso, in un secondo momento, potranno utilizzare e avvantaggiarsi dell’innovazione anche i condòmini che non hanno partecipato alla spesa.

Casi particolari

Un caso particolare è quello costituito dall’innovazione consistente nell’installazione di un ascensore, in quanto misura volta all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per effetto del recente Decreto Semplificazioni, tale opera non può in nessun caso essere considerata innovazione voluttuaria e, salvo la disciplina particolare prevista dalla Legge 13/89, può essere realizzata alla sola condizione che venga assicurato il rispetto della sicurezza dello stabile.

Viene meno, dunque, la necessità di subordinare l’installazione di un simile manufatto, che non determini aumento di volumetria, al rispetto del decoro architettonico del fabbricato.

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