Collaboratrice di Immobiliare.it
Uno degli argomenti più discussi durante le assemblee condominiali è la presenza di antenne e cavi sulla facciata degli edifici o in generale sugli spazi comuni: si possono installare o è vietato in quanto ne danneggiano il decoro? Facciamo chiarezza e vediamo una volta per tutte che cosa dice la legge in proposito.
In linea generale il Codice Civile tutela il diritto all’informazione di ogni cittadino, ragione per cui permette ai proprietari di casa di sfruttare le parti comuni dell’edificio condominiale per installare un’antenna parabolica. Nello specifico a disciplinare la materia sono l’articolo 1102 e l’articolo 1120, che stabiliscono rispettivamente:
«Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.»
«Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.»
Le parti comuni dell’edificio condominiale, quindi, si possono utilizzare purché non si modifichi la destinazione, non si pregiudichi l’uso da parte degli altri inquilini e non si alteri il decoro. Che cosa si intende per “alterare il decoro”? Che sono ammesse solo antenne di dimensioni contenute, che non impattino eccessivamente sull’estetica della facciata o delle altre aree comuni.
Vediamo che cosa dice la legge nel caso in cui un condomino chieda di installare la sua antenna parabolica sul terrazzo o sul balcone del vicino.
A esprimersi in merito è stata la Corte di Cassazione, che in più di una sentenza (citiamo per esempio la numero 16865 del 2017) ha ribadito la liceità di un simile comportamento, ma solo se il condomino non ha modo di sfruttare spazi propri. Quindi se un utente non ha balconi dove mettere l’antenna, allora può collocarla sulla proprietà altrui.