Collaboratrice di Immobiliare.it
Per i contribuenti che non hanno potuto pagare una o più delle rate della rottamazione o del saldo e stralcio c’è ancora tempo in base alle nuove regole approvate di recente e lo stesso vale anche per coloro i cui piani di dilazione delle cartelle erano decaduti prima delle sospensioni disposte a seguito della pandemia da Covid-19, che potranno fare una nuova richiesta entro fine mese.
Il Decreto Legge numero 4 del 27 gennaio 2022, il cosiddetto Decreto Sostegni Ter, all’articolo 10 quinquies contiene le disposizioni che fissano nuovi termini per le definizioni agevolate.
Esso, in particolare, stabilisce che, ai fini delle definizioni agevolate, il versamento delle rate del 2020, del 2021 e del 2022 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente nei seguenti termini:
– entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2021;
– entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2022.
I pagamenti verranno considerati regolari solo se effettuati con un ritardo non superiore ai 5 giorni dalla scadenza. Questa specificazione fa slittare di qualche giorno il pagamento in caso di alcune date coincidenti con festività: per esempio, il pagamento delle rate scadute nel 2020, che è il 30 aprile appunto, per effetto dei differimenti da calendario potrà essere eseguito entro il 9 maggio 2022, in quanto il 30 aprile è sabato e si slitta a lunedì 2 maggio, quindi per i 5 giorni di tolleranza il termine diventa il 7 maggio, che, essendo sabato, fa slittare la scadenza a lunedì 9 maggio.
Viceversa, qualora non si paghino interamente e tempestivamente le rate previste, si decade dalla definizione agevolata. Se si verifica il mancato versamento dell’unica rata, o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, o se esso è insufficiente o tardivo, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione.
I versamenti effettuati verranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, ma non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione proseguirà quindi l’attività di recupero.
Sono previsti tempi più stretti, invece, per i contribuenti con debiti a ruolo, i cui piani di dilazione erano decaduti prima delle sospensioni disposte a seguito della pandemia da Covid-19, cioè decaduti all’8 marzo 2020 o al 21 febbraio 2020 per i contribuenti dell’allora “zona rossa” del Veneto e della Lombardia, e per i quali i termini per la richiesta di un’ulteriore rateazione erano scaduti il 31 dicembre 2021: per loro il termine per la nuova richiesta di rateazione è il 30 aprile 2022.
Il frazionamento del debito che si potrà richiedere sarà fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), senza necessità di saldare le rate scadute al momento della nuova richiesta: si precisa che le somme già versate restano acquisite e che la decadenza per le rateazioni presentate e concesse a partire dal 1° gennaio 2022 scatta al mancato pagamento di sole 5 rate anche non consecutive.