Avvocato
A volte capita che il singolo condòmino, per impreviste esigenze di natura tecnica, sia costretto a servirsi del bene comune rappresentato dalla facciata condominiale, posizionando all’esterno della propria abitazione tubi, fili o cavi di vario genere, suscitando le lamentele degli altri comproprietari che ritengono ciò possa compromettere il decoro architettonico del fabbricato.
Secondo il codice civile un uso più intenso della proprietà comune da parte del singolo è sempre possibile, salvo limitazioni poste dal Regolamento condominiale di natura contrattuale, a condizione che non si muti la sua destinazione originaria e si rispetti il potenziale medesimo diritto degli altri condòmini.
Tanto premesso, occorre definire il concetto di decoro architettonico.
Ci ha pensato la Cassazione che, con l’ordinanza n. 7864/2022, ha fissato alcuni principi cardine al riguardo.
In primo luogo, si è ribadito che il decoro architettonico è un elemento da valutare in relazione all’estetica complessiva del fabbricato, intesa come l’insieme delle linee e delle strutture che caratterizzano lo stabile, conferendogli una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità, indipendentemente dal suo pregio artistico.
Non è dunque necessario, affinché sia possibile la tutela del decoro architettonico, che il fabbricato abbia un particolare valore storico e/o artistico.
In secondo luogo, la Cassazione ribadisce come l’accertamento relativo alle effettiva lesione del decoro architettonico come definito, è un’indagine che va condotta caso per caso ed è una valutazione riservata al Tribunale ed eventualmente alla Corte d’Appello.
Laddove in primo e secondo grado, infatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla presunta lesione del decoro dell’edificio, con motivazione logica e coerente, abbia escluso tale violazione, il vizio relativo non potrà essere fatto rilevare nell’eventuale giudizio di Cassazione.
Per questi motivi, dunque, ed osservati i limiti evidenziati, si può affermare che l’installazione sulla facciata del fabbricato di nuove condutture idriche ad opera del privato, soprattutto che siano della stessa colorazione delle pareti esterne dell’edificio condominiale, non costituisce innovazione vietata, posto che non altera il decoro architettonico, né pregiudica la sicurezza dei residenti, soprattutto quando sia dimostrata l’esistenza di precedenti tubazioni aventi la medesima funzione.
Ricordiamo, sul punto che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1120 quarto comma, del codice civile sono vietate le innovazioni:
Osservati detti limiti, può ritenersi legittima l’attività del singolo che decida di trarre dalla cosa comune un uso più intenso a proprio esclusivo vantaggio.