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Tasse, Imposte e Normative 26 aprile 2022

Affissione selvaggia di cartellonistica Vendesi – Affittasi: la decisione della Cassazione


La Corte di Cassazione ha vietato alle agenzie ed agli intermediari immobiliari di procedere all’affissione selvaggia della cartellonistica pubblicitaria.
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Roberto Rizzo

Avvocato

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 3004/2022, ha legittimato il divieto imposto da Roma Capitale alle agenzie ed agli intermediari immobiliari di procedere all’affissione selvaggia della cartellonistica pubblicitaria relativa alla vendita ed alla locazione.

La disciplina comunale

Il Regolamento comunale capitolino è di per sé oltremodo rigido da un punto di vista normativo, prevedendo sanzioni pecuniarie per tutti quegli agenti immobiliari che non rispettano il decoro urbano.

In particolare, il citato Regolamento dispone che gli avvisi al pubblico, riguardanti la locazione o la compravendita immobiliare, possano essere affissi esclusivamente sulle porte di accesso degli stessi immobili da locare o da vendere, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

I trasgressori devono pagare multe salate per i singoli committenti della pubblicità, unitamente alle spese del relativo procedimento amministrativo.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha confermato la piena legittimità delle imposizioni comunali, riaffermandone la finalità primaria della tutela del decoro urbano.

Per il Supremo Collegio, sono dunque da considerarsi off limits, e dunque soggetti a divieto di affissione selvaggia, i luoghi pubblici e aperti al pubblico, le serrande dei locali chiusi e, più in particolare, i pali dell’illuminazione, la segnaletica stradale, gli alberi, i parabrezza o i lunotti delle autovetture e, comunque, le automobili in sosta, in generale.

Positiva la reazione degli agenti immobiliari di Roma, i quali, attraverso i loro organi di rappresentanza, hanno proposto all’ amministrazione comunale da poco insediatasi, di realizzare un software per controllare la gestione dei sopracitati cartelli, arrestando il degrado urbanistico dei quartieri provocato dall’affissione incontrollata della cartellonistica citata.

Il progetto di questo portale si ispira ad un duplice intento: tutelare la categoria, evitando le sanzioni, e incentivare i comportamenti virtuosi degli agenti immobiliari, con inevitabili ricadute positive sull’estetica delle zone ad oggi interessate dal fenomeno.

Il funzionamento dovrebbe essere il seguente: gli agenti immobiliari dovranno munirsi di propri codici di iscrizione alla camera di Commercio locale; quindi compileranno un modello standard di cartello, inserendo una breve descrizione dell’immobile e tutti i dati necessari alla loro eventuale identificazione.

In tal modo, gli incaricati preposti all’accertamento delle violazioni normative ed all’irrogazione delle relative sanzioni, saranno facilitati nell’individuazione degli effettivi responsabili.

I divieti generali contenuti nel Codice della Strada

In proposito, va detto che il Regolamento delle Affissioni presente in ogni Comune, dev’essere integrato con l’articolo 23 del Codice della Strada, che vieta ogni tipo di affissione pubblicitaria che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possa determinare, negli utenti, confusione con la segnaletica stradale, ovvero possa renderne difficile la comprensione o l’immediata individuazione, così da arrecare potenziale grave pregiudizio alla circolazione.

Il medesimo articolo sottopone l’affissione di cartelloni pubblicitari visibili dalle strade ad apposita autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada; al contrario, all’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta dell’ente proprietario, ove la strada sia statale, regionale o provinciale.

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