Avvocato e Giornalista
L’amministratore deve fornire al singolo condomino l’attestazione del regolare versamento del proprio contributo individuale, per consentire ai condòmini di fruire dei benefici fiscali per lavori straordinari eseguiti dal Condominio.
Si tratta di attività rientrante nella sfera di competenza dell’amministratore e, comunque, nel generale dovere di diligenza nello svolgimento del proprio mandato. Parliamo di obblighi previsti, in termini generali, dagli artt. 1129 e 1130 del codice civile, oltre che dalla normativa specifica in materia.
Del resto, nel momento in cui accetta la nomina, l’amministratore si lega ai singoli condomini attraverso un rapporto inquadrabile nel contratto di mandato. In forza di tale rapporto, ed in qualità di legale rappresentante del condominio, l’amministratore s’impegna a gestire e tutelare i diritti ed i rapporti correlati alla gestione condominiale.
Nella veste di mandatario, è tenuto ad eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la diligenza del “buon padre di famiglia”. Se non adempie esattamente la prestazione dovuta, l’amministratore può essere chiamato a risarcire i danni eventualmente subiti dal condominio per un qualsiasi pregiudizio derivante dal suo comportamento negligente od omissivo.
Sull’argomento è più volte intervenuta la Corte di Cassazione, ad esempio con l’ordinanza n. 6086 del 4 marzo 2020.
Nel caso specifico, una condomina aveva citato in giudizio l’ex amministratore del condominio, reo, a suo dire, di non aver fornito la documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti relativi ad alcuni lavori di manutenzione straordinaria, realizzati sull’edificio condominiale. A causa di tale omissione, la condomina non aveva potuto beneficiare delle detrazioni fiscali del 36% sulla quota delle spese da lei sostenute.
Il Tribunale aveva riconosciuto alla condomina il diritto ad essere ristorata della somma che non aveva potuto portare in detrazione. Decisione confermata in sede di appello, ed ulteriormente ribadita dalla Cassazione.
L’amministratore del condominio si era difeso sostenendo che l’onere di rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, previste dal D.M. n. 41 del 1998 per poter godere delle detrazioni fiscali, gravava in capo al singolo condomino. Tesi, però, sconfessata dalla Corte di Cassazione.
L’articolo 1, lettera a), del D.M. n. 41/1998 prescrive che il singolo condòmino che intenda avvalersi della detrazione fiscale, in relazione ai contributi versati all’ente condominiale per l’esecuzione dei lavori di natura straordinaria sull’edificio, ha il solo onere della trasmissione all’Ufficio finanziario della delibera condominiale di approvazione dell’esecuzione di tali lavori e del piano millesimale, al fine di individuare il suo contributo al Condominio.
Di conseguenza, è l’amministratore del condominio a dover garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati alla ditta appaltatrice dei lavori.
In effetti, è proprio attraverso l’amministratore che l’appaltante (ossia il Condominio) affida i lavori alla ditta. Ai fini della fruizione della detrazione, dunque, è necessaria l’attestazione dell’amministratore circa il regolare versamento del contributo individuale da parte del singolo condomino, che tale detrazione intenda ottenere.
Da qui le conclusioni della suprema Corte. L’amministratore deve garantire ai singoli condomini la possibilità di fruire della detrazione fiscale prevista dalla Legge n. 449 del 1997 utilizzando idonee modalità tracciabili di pagamento alla ditta appaltatrice dei lavori.