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Energia
Tasse, Imposte e Normative 31 maggio 2022

Indicare una classe energetica più alta del reale durante la compravendita è una truffa?


Nella compravendita immobiliare, indicare all’acquirente una classe energetica più elevata di quella reale, non sempre integra gli estremi della truffa.
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Roberto Rizzo

Avvocato

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 31933 del 2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’acquirente nei confronti della pronuncia di assoluzione del venditore che aveva dichiarato, alla stipula del rogito, una classe energetica diversa da quella effettiva.

In particolare, ad avviso del massimo consesso, affinché sia ipotizzabile la fattispecie criminosa indicata, per la quale il venditore era stato rinviato a giudizio e processato, occorre dimostrare la sussistenza dell’elemento psicologico consistente nel dolo.

La vicenda processuale

Tutto ha avuto origine dalla querela per truffa depositata dall’acquirente nei confronti del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, che avevano realizzato un complesso immobiliare.

A dire della persona offesa, i querelati avevano falsamente certificato una classe energetica più elevata di quella reale, in modo da ingannare con raggiri fraudolenti il promissario acquirente ed ottenere, in relazione alla futura stipula del contratto di vendita, un prezzo maggiorato.

Il Tribunale, nella pronuncia di assoluzione, aveva sostenuto che nel corso del giudizio non era stata raggiunta la prova degli artifici e dei raggiri in danno della parte acquirente.

Per questo, ad avviso del primo giudice, non solo non poteva configurarsi la fattispecie della truffa ma, addirittura, gli elementi acquisiti potevano avere rilievo solo innanzi al giudice civile.

La Corte di appello condivideva integralmente la pronuncia del Tribunale e ribadiva come la vicenda avesse esclusivo rilievo civilistico, e non penale.

In altri termini, ad avviso della Corte distrettuale, non era stata raggiunta la piena prova che gli imputati si fossero effettivamente accordati per ingannare il compratore sulla classe energetica dichiarata.


Leggi anche: PROPOSTA DI ACQUISTO SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA: IL MEDIATORE HA DIRITTO COMUNQUE ALLA PROVVIGIONE?


La pronuncia della Cassazione

La vicenda giunge, così, in Cassazione e la Suprema Corte afferma che entrambi i giudici di merito hanno ben valutato le risultanze processuali, dalle quali non è risultato sufficientemente provato l’impianto accusatorio del presunto danneggiato.

In particolare, la condotta dei querelati è risultata solo asseritamente finalizzata ad indurre in errore la parte querelante; carente dell’elemento volitivo consistente nel dolo e priva, per questo, degli elementi costitutivi del reato.

Per la Suprema Corte, dunque, non è stata raggiunta la piena prova dell’esistenza e della condivisione, da parte degli imputati, di un progetto fraudolento unitario e finalizzato, attraverso le dichiarazioni non veritiere, ad ottenere un ingiusto profitto in danno del venditore.

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