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Condominio
Tasse, Imposte e Normative 15 aprile 2022

Lavori in condominio: cosa fare per spostare un tramezzo in un’abitazione privata?


La realizzazione o l’abbattimento di tramezzi non configura come una vera e propria ristrutturazione edilizia, ma un’ipotesi di manutenzione straordinaria.
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Roberto Rizzo

Avvocato

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L’effettuazione di lavori edìli all’interno delle abitazioni private è prassi diffusa, alla quale si ricorre non di rado per rispondere alle mutate esigenze del nucleo familiare dei proprietari.

Quando ciò accade, gli amministratori dei condomini all’interno dei quali sono ubicati gli appartamenti interessati dagli interventi devono gestire situazioni emergenziali e fare fronte alle lamentele degli altri comproprietari.

Vediamo, dunque, quali sono le norme da seguire per evitare di incorrere in errori.

Dal punto di vista urbanistico/edilizio la questione si presenta nei termini che seguono.

La realizzazione o l’abbattimento di tramezzi e divisori non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, ma un’ipotesi di manutenzione straordinaria; in quanto tale, non occorre una concessione edilizia e/o permesso di costruire, ma una semplice comunicazione di parte (CILA).

Prima di iniziare i lavori, il proprietario deve trasmettere al Comune nel cui territorio è ubicato l’appartamento, la comunicazione di inizio lavori asseverata, redatta da un tecnico abilitato che attesti, sotto la sua responsabilità, che i lavori siano conformi alla vigente normativa urbanistica, antisismica ed energetica, e non comportino un alterazione delle parti strutturali dell’edificio.

La mancata trasmissione viene sanzionata solo pecuniariamente e non con l’ordine di demolizione, che ove emesso, sarebbe illegittimo e suscettibile di annullamento (Tar Campania, n. 905/2020).

Dal punto di vista squisitamente condominiale, invece, secondo l’articolo 1122 del codice civile, il singolo, fatti salvi eventuali divieti espressi contenuti nel Regolamento di Condominio di natura contrattuale, nell’unità immobiliare di sua proprietà, può eseguire tutte le opere finalizzate al miglior godimento della stessa, purché non rechino danno alle parti comuni e non determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico del fabbricato.

Egli dovrà, senz’altro, darne preventiva comunicazione all’amministratore dello stabile affinché, quest’ultimo, ne riferisca all’assemblea.

Evidentemente, durante l’esecuzione delle opere, dovranno essere scrupolosamente osservati gli orari di riposo indicati nel Regolamento, avendo cura di contenere al minimo i disagi per gli altri comproprietari.

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