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Pergotenda
Tasse, Imposte e Normative 19 aprile 2022

Le caratteristiche della pergotenda: tutto quello che c’è da sapere


Per installare una pergotenda nel proprio spazio aperto può essere necessario un permesso edilizio. Ma non sempre. Ecco una guida veloce.
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Giuseppe Donato Nuzzo

Avvocato e Giornalista

Le strutture definite “pergotende” pongono particolari problemi di individuazione e classificazione. Secondo la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio 12632/2017), la pergotenda:

Quando la pergotenda rientra della edilizia libera?

Di regola, la pergotenda è una struttura leggera, tanto da far assumere carattere preminente alla tenda che costituisce elemento di protezione dagli agenti atmosferici. Un’opera siffatta rientra tra gli interventi di edilizia libera e, pertanto non soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.

Ma non è sempre così.

Quando serve il titolo edilizio?

Quando la pergotenda, per le sue caratteristiche tecniche alteri la sagoma dell’edificio, abbia una dimensione considerevole e presenti un ancoraggio massiccio al suolo, anch’essa va classificata come nuova costruzione e per la sua realizzazione è richiesto il permesso di costruire.

Pergotenda retrattile telonata

In tale prospettiva, una recente sentenza del TAR Umbria, la n. 310 dell’8 luglio 2020, ha stabilito che serve il permesso di costruire per realizzare una copertura retrattile telonata dell’intero terrazzo di pertinenza di un ristorante in PVC, con ulteriore copertura dei tre lati verticali liberi, anch’essa in PVC retrattile, tutti sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali in muratura perimetrali al terrazzo stesso.

In questo caso – afferma il giudice – si tratta di un intervento che, per modalità di realizzazione, ha determinato uno stabile ampliamento della superficie chiusa. Non sono rilevanti gli aspetti, quali la natura pertinenziale della terrazza, il carattere retrattile della copertura e l’assenza di modificazioni alla sagoma dell’edificio. Per il giudice amministrativo “ciò che effettivamente rileva ai fini dell’acclarata necessità del richiesto titolo edilizio è il fatto di aver posti in essere una copertura che consente un utilizzo non precario ovvero permanente e non stagionale dello spazio chiuso così realizzato, avente un proprio ed autonomo impatto volumetrico”.

Le pergotende assimilate alle tettoie

Il Consiglio di Stato (C.d.S., sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2715) ha assimilato le pergotende alle tettoie. Come per quest’ultime, anche per le pergotende non è possibile affermare in assoluto se richiedono o meno il titolo edilizio (e assoggettarle alla relativa sanzione) senza considerare nello specifico come sono state realizzate. È compito della P.A., in sede di controllo, verificare caso per caso, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

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