Avvocato e Giornalista
Quando si parla di rumore negli edifici privati, la principale norma di riferimento è l’art. 844 del codice civile, che fissa un limite di normale tollerabilità delle immissioni rumorose.
Si tratta di una norma generale, a tutela del diritto di proprietà, che però va coordinata con altre norme specifiche, prime tra tutte quelle pubblicistiche sull’inquinamento acustico, a tutela del diritto alla salute.
In tale ultimo contesto, il criterio differenziale consente di valutare la compatibilità delle immissioni di rumore rispetto ai criteri legali di cui alla Legge n. 447/1995. I limiti d’immissione differenziali sono “determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”. In particolare, i valori limite differenziali d’immissione sono 5dB per il periodo diurno e 3dB per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi (art. 4 DPCM 14/11/1997).
Dal criterio differenziale va distinto il criterio comparativo. Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose ex art. 844 c.c. non è mai assoluto. La valutazione del rumore va effettuata caso per caso, in relazione delle caratteristiche dei luoghi interessati.
Tale indagine non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia “dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi”. La valutazione ai sensi dell’art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale (Cass. civ. n.17051/2011), tenuto conto anche delle eventuali esigenze della produzione e della priorità d’uso.
Fatte tali premesse, in molte sentenze recenti si ritrova applicato il criterio che fissa, anche nei rapporti tra privati, in 3 decibel il valore massimo tollerabile dell’incremento di rumore provocato delle immissioni. Si tratta del criterio adottato dalla giurisprudenza negli ambienti abitativi. Eccedono la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. le immissioni sonore che superano di 3 dB (A) la rumorosità di fondo, ovvero quelle immissioni che incrementano del doppio il rumore di fondo (Cass. civ. n. 10735/2001).
In una recente sentenza del Tribunale di Roma (la n. 14279 del 2021), il giudice ha ordinato al titolare di un albergo di spegnere i condizionatori durante la notte perché troppo rumorosi.
Il Tribunale ha accolto la domanda proposta da un condominio contro la struttura ricettiva esistente all’interno dell’edificio condominiale. Il giudice ha imposto lo spegnimento, dalle 22 alle 6 del mattino, di tutti i condizionatori che emettono rumori superiori a 3 decibel rispetto alla rumorosità di fondo.
La proprietaria dell’albergo si era difesa facendo presente di aver eseguito interventi di isolamento acustico. Peraltro, faceva presente che esistevano già altri condizionatori, collocati da altri condomini, che risultavano ben più rumorosi rispetto ai propri.
Il Tribunale ha invece accertato che alcuni dei condizionatori dell’hotel, posizionati all’interno della chiostrina condominiale, superavano i limiti di rumorosità previsti nel criterio comparativo e differenziale durante il periodo notturno (dalle 22 alle 06). Per tali condizionatori, dunque, scatta il divieto di accensione durante la notte.